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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14399 del 09/06/2017

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Obbligo di dichiarazione (o di denuncia di variazione) previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Violazione - Carattere istantaneo - Esclusione - Permanenza fino alla presentazione della dichiarazione (o della denuncia di variazione) - Ragioni - Conseguenze - Autonome violazioni punibili per ciascun anno d'imposta.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo, previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, di dichiarare il possesso degli immobili (o di denunciare le variazioni di quelli già dichiarati) non cessa allo scadere del termine stabilito dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso (o, per gli immobili posseduti all'1 gennaio 1993, del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992) ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) sia presentata, configurandosi, in caso di inosservanza, un’autonoma violazione per ogni anno d'imposta punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato decreto; infatti, poiché la presentazione della dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, sicchè, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non viene meno in relazione all’annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex art. 14, comma 1.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14399 del 09/06/2017