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Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 09/06/2017

Estensione alla definizione ex art. 9-bis della stessa legge delle norme dettate per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo - Incidenza sull’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento - Esclusione - Ragioni.

In tema di condono fiscale, l’estensione alla definizione agevolata di cui all’art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 delle norme dettate, per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo, dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non incide sull’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento, ricollegato unicamente all’integrale versamento del dovuto, atteso che la portata dispositiva dell’art. 16-bis della legge predetta si risolve nella sola estensione dell’operatività delle disposizioni in merito all’agevolazione dell’azione esattoriale anche alla riscossione delle somme dovute a seguito del mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9-bis della stessa legge, fermo restando che esse comprendono, oltre al residuo importo ancora dovuto a titolo di imposta, anche l’importo delle sanzioni calcolate sull’intera obbligazione tributaria originaria.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 09/06/2017