Istanza di definizione - Procedimento - Effetti - Sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione - Silenzio della Amministrazione - Mancata impugnazione dell’accertamento - Definitività dell’accertamento - Ragioni - Silenzio-rifiuto.
In tema di accertamento con adesione, l’istanza di definizione prevista dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, ed i tempi della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, sospendendone solo il termine per l’impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto, cui va ricondotto l’inutile spirare del termine dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Ufficio abbia risposto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15401 del 21/06/2017