Scioglimento per mutuo consenso di contratto ad effetti traslativi - Nuovo trasferimento di proprietà - Applicazione in misura proporzionale.
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo allorchè la risoluzione del contratto dipenda da clausola risolutiva l’atto resta soggetto ad imposta in misura fissa, mentre, nel caso di scioglimento per mutuo consenso, l’effetto è rappresentato dal nuovo trasferimento di proprietà, seppure con efficacia "ex tunc", applicandosi, pertanto, l’imposta in misura proporzionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15403 del 21/06/2017