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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15403 del 21/06/2017

Scioglimento per mutuo consenso di contratto ad effetti traslativi - Nuovo trasferimento di proprietà - Applicazione in misura proporzionale.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo allorchè la risoluzione del contratto dipenda da clausola risolutiva l’atto resta soggetto ad imposta in misura fissa, mentre, nel caso di scioglimento per mutuo consenso, l’effetto è rappresentato dal nuovo trasferimento di proprietà, seppure con efficacia "ex tunc", applicandosi, pertanto, l’imposta in misura proporzionale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15403 del 21/06/2017