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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - appello incidentale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 975

Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Appello incidentale - Proposizione - Deposito dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria - Sufficienza.

Nel processo tributario, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l'impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9757 del 18/04/2017