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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10120 del 21/04/2017

Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Di tipo triangolare - Onere della prova a carico della Amministrazione finanziaria - Prova della mancanza di dotazioni personali dell’interposto - Sufficienza - Onere a carico del contribuente - Prova contraria - Contenuto.

In tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10120 del 21/04/2017