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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016

Agenzia delle entrate - Patrocinio generale da parte dell'Avvocatura dello Stato - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Requisiti ex art. 366, n. 5, c.p.c. - Conferimento dell'incarico all'Avvocatura - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "ius postulandi" (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell'Agenzia delle entrate sia assunto dall'Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016