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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016

Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Notifica della denuncia di variazione - Omissione - Conseguenze - Possibilità di notifica degli atti successivi nel luogo originariamente dichiarato - Sussistenza - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza.

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicché, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016