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Tributi (in generale) - contenzioso - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4679 del 23/03/2012

Appello principale inammissibile per mancato deposito di copia dell'atto di appello nella segreteria della Commissione tributaria - Appello incidentale tempestivamente proposto - Deposito di copia dell'atto di appello incidentale nella segreteria della Commissione tributaria - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità anche dell'atto di appello incidentale - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile anche l'appello principale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta dall'inammissibilità della seconda, atteso che questa conseguenza è prevista per le sole impugnazioni incidentali tardive, l'incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Né la previsione di tale onere a carico dell'appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l'appellante principale abbia effettuato l'adempimento o se, invece, egli debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilità.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4679 del 23/03/2012