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Tributi (in generale) - contenzioso tributario - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014

Concessionario del servizio di riscossione - Mancata proposizione dell'impugnazione nei suoi confronti - Appello concernente solo l'obbligazione tributaria - Scindibilità della causa - Conseguenze.

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l'appello abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014