Skip to main content

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8130 del 22/04/2016

Operazioni con società estere infra-gruppo ("transfer pricing") - Disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Impresa controllata - Rapporto di controllo - Nozione fiscale - Differenze rispetto all'art. 2359 c.c.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze, tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8130 del 22/04/2016