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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - inizio, variazione e cessazione di attività - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8059 del 21/04/2016

Professionisti - Esecuzione della prestazione - Cessazione dell'attività - Corrispettivo riscosso successivamente - Applicabilità dell'IVA.

In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8059 del 21/04/2016