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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 07/05/2010

Soggetto residente all'estero - Prestazioni sportive rese all'estero, ma in luoghi diversi da quello di residenza - Presenza nel territorio dello Stato nei restanti periodi presso la propria abitazione - IVA - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, l'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti che nello stesso hanno il domicilio, tale intendendosi, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., il luogo dove il soggetto ha la sede dei suoi affari ed interessi ed essendo questi ultimi comprensivi anche della sfera dei rapporti personali e non solo economici, con la conseguenza che sono soggette all'imposta le prestazioni sportive rese da un'atleta (nella specie corridore motociclista) che, avendo fissato all'estero la propria residenza, si rechi, sempre all'estero, ma in luoghi diversi, per partecipare alle varie competizioni, vivendo però negli altri periodi nella propria abitazione sita nel territorio dello Stato.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 07/05/2010