Skip to main content

Tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014

Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell'atto - Necessità - Fondamento.

In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014