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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - enti non commerciali - componenti positivi – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016

Operazioni oggettivamente inesistenti - Fittizietà dei ricavi - Art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 16 del 2012 - Retroattività ed applicabilità di ufficio - Conseguenza - Non imponibilità.

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con mod., nella l. n. 44 del 2012, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016