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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11713 del 27/

Notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Omessa affissione dell'avviso di deposito - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata di conferma - Effetti - Sanatoria. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11713 del 27/05/2011

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11713 del 27/05/2011