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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 16109 del 29/07/2015

Depositi fiscali ai fini IVA - IVA all'importazione - Sospensione del pagamento senza immissione fisica del bene nei depositi fiscali - Sanzione - Art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 16109 del 29/07/2015

In tema di depositi fiscali, previsti dall'art. 50 bis del d.l. 30 n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993, la sanzione applicabile all'importatore che si avvalga del sistema di sospensione del versamento dell'IVA senza immettere materialmente la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie speciali per l'omesso o ritardato versamento del tributo, non rinvenibili né nel d.P.R. n. 43 del 1973 né nel Reg. CEE n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario), nell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, che è norma di carattere generale, atteso che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 17 luglio 2014 in C-272/13, l'IVA all'importazione è un tributo interno.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 16109 del 29/07/2015