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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16241 del 31/07/2015

Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Modificazione della rendita catastale - Decorrenza dall'anno d'imposta successivo all'annotazione negli atti catastali - Distinzione dalle variazioni conseguenti alla correzione di errori di fatto - Effetti - Decorrenza dall'originario classamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16241 del 31/07/2015

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16241 del 31/07/2015