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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - enti non commerciali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16245 del 31/07/2015

Fondazioni bancarie - Giudizio per il riconoscimento della riduzione dell'aliquota IRPEG ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Sentenza di non riconoscimento del beneficio per una diversa e successiva annualità - Efficacia di giudicato esterno - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16245 del 31/07/2015

In tema di agevolazioni fiscali per le fondazioni bancarie, deve escludersi che la sentenza passata in giudicato di non riconoscimento del beneficio ex art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962, e della riduzione dell'aliquota IRPEG ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, in relazione ad un determinato periodo d'imposta, possa far stato nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei medesimi benefici per una diversa (e precedente) annualità, poiché la concessione del beneficio dipende dalla concreta attività (di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale) svolta in ciascun periodo d'imposta rilevante e non discende da uno "status" personale o dall'astratta qualità dell'attività svolta dalla fondazione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16245 del 31/07/2015