Skip to main content

Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/

Appello - Notifica ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché ex art. 330 cod. proc. civ. - Deposito presso la segreteria del giudice d'appello - Inesistenza - Fondamento - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015

In tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l'appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché secondo quanto previsto dall'art. 330 cod. proc. civ., in quanto il mero deposito dell'atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l'impugnazione non integra il requisito del "concreto collegamento con il destinatario della notifica", trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015