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tributi erariali indiretti‭ (‬riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬obblighi dei contribuenti‭ ‬-‭ ‬pagamento dell'imposta‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20678‭ ‬del‭ ‬01/10/2014

rimborsi‭ ‬-‭ ‬Credito esposto in dichiarazione‭ ‬-‭ ‬Necessità di istanza di rimborso‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Applicabilità di termine decadenziale biennale‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20678‭ ‬del‭ ‬01/10/2014


In tema di IVA,‭ ‬l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra,‭ ‬da parte del contribuente,‭ ‬al fine di ottenere il rimborso,‭ ‬alcun altro adempimento,‭ ‬dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti,‭ ‬sui dati esposti in dichiarazione,‭ ‬il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero,‭ ‬ricorrendone i presupposti,‭ ‬attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione.‭ ‬Ne consegue che il relativo credito del contribuente‭ ‬è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale,‭ ‬mentre non‭ ‬è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art.‭ ‬21,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20678‭ ‬del‭ ‬01/10/2014