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tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬procedimento di appello‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20062‭ ‬del‭ ‬24/09/2014‭

Giudizio di appello‭ ‬-‭ ‬Art.‭ ‬56‭ ‬del d.lgs.‭ ‬n.‭ ‬546‭ ‬del‭ ‬1992‭ ‬-‭ ‬Applicabilità anche al contumace‭ ‬-‭ ‬Estensione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20062‭ ‬del‭ ‬24/09/2014‭


Nel processo tributario,‭ ‬l'art.‭ ‬346‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬riprodotto,‭ ‬per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale,‭ ‬dall'art.‭ ‬56‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,‭ ‬si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio,‭ ‬restando contumace,‭ ‬e va riferita a qualsiasi questione‭ ‬proposta dal ricorrente,‭ ‬a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20062‭ ‬del‭ ‬24/09/2014‭