In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20324 del 25/09/2014