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tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬procedimento di appello‭ ‬-‭ ‬certalex‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12861‭ ‬del‭

Ricorso in appello‭ ‬-‭ ‬Notificazione non a mezzo di ufficiale giudiziario‭ ‬-‭ ‬Deposito in copia presso la segreteria del giudice‭ "‬a quo‭" ‬-‭ ‬Termine perentorio‭ ‬-‭ ‬Individuazione‭ ‬-‭ ‬Riferimento al termine per il deposito presso la segreteria del giudice‭ "‬ad quem‭" ‬-‭ ‬Necessità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12861‭ ‬del‭ ‬06/06/2014‭


In tema di contenzioso tributario,‭ ‬qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,‭ ‬il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata,‭ ‬in quanto prescritto dall'art.‭ ‬53,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬seconda parte,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬a pena d'inammissibilità dell'appello,‭ ‬deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni,‭ ‬indicato dalla prima parte della medesima disposizione,‭ ‬attraverso il richiamo all'art.‭ ‬22,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione‭ "‬ad quem‭"‬,‭ ‬trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame.‭ (‬Principio affermato ai sensi dell'art.‭ ‬360‭ ‬bis,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬1,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12861‭ ‬del‭ ‬06/06/2014‭