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riscossione delle‭ ‬imposte‭ ‬-‭ ‬riscossione delle imposte sui redditi‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬modalità di riscossione‭ ‬-‭ ‬versamento diretto‭ ‬-‭ ‬rimborsi‭ ‬-‭ ‬termini‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,

Rimborso di imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea‭ ‬-‭ ‬Termine decadenziale ex art.‭ ‬38‭ ‬d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬602‭ ‬del‭ ‬1973‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Dalla data del versamento o dall'effettuazione della ritenuta‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia‭ ‬-‭ ‬Limite dei rapporti esauriti‭ ‬-‭ ‬Operatività.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13676‭ ‬del‭ ‬16/06/2014‭


Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi,‭ ‬previsto dall'art.‭ ‬38‭ ‬del d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬602‭ ‬e decorrente dalla‭ "‬data del versamento‭" ‬o da quella in cui‭ "‬la ritenuta‭ ‬è stata operata‭"‬,‭ ‬opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia,‭ ‬atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia‭ ‬-‭ ‬come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale‭ ‬-‭ ‬incontra il limite dei rapporti esauriti,‭ ‬ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza,‭ ‬trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13676‭ ‬del‭ ‬16/06/2014‭