Skip to main content

tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento‭ ‬-‭ ‬rappresentanza e difesa del contribuente‭ ‬-‭ ‬Corte di Cas

Costituzione in giudizio del ricorrente‭ ‬-‭ ‬Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta‭ ‬-‭ ‬Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita‭ ‬-‭ ‬Attestazione di conformità all'originale‭ ‬-‭ ‬Mancanza‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità del ricorso‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Effettiva accertata difformità‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità‭ ‬-‭ ‬Affermazione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬11760‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭


In tema di‭ ‬contenzioso tributario,‭ ‬l'art.‭ ‬22,‭ ‬comma‭ ‬3,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬-‭ ‬richiamato,‭ ‬per il giudizio di appello,‭ ‬dall'art.‭ ‬53‭ ‬-‭ ‬che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale,‭ ‬va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione,‭ ‬da parte del ricorrente,‭ ‬della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato,‭ ‬ma solo la loro effettiva difformità,‭ ‬accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬11760‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭