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contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬procedimento di appello‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25756‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭

Contenzioso tributario‭ ‬-‭ ‬Meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio‭ ‬-‭ ‬Proponibilità di eccezioni in senso stretto‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25756‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭


Il giudizio tributario‭ ‬è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio,‭ ‬circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato,‭ ‬alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati,‭ ‬ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado,‭ ‬sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬57‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546.‭ ‬Tale‭ ‬divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto,‭ ‬e non anche le eccezioni improprie o le mere difese,‭ ‬che sono sempre deducibili.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha ritenuto ammissibile la deduzione dell'ufficio di elementi di fatto meramente volti ad integrare il quadro probatorio fondante la pretesa fiscale,‭ ‬senza immutare i fatti costitutivi della stessa,‭ ‬per come indicati nell'atto di accertamento‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25756‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭