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accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014

Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell'atto - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014


In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014