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tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014

Notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art. 14 della legge n. 890 del 1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014