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riscossione delle imposte - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7318 del 28/03/2014

Riforma del servizio di riscossione - Effetti - Trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a. - Successione nei rapporti controversi - Conseguenze in ordine alla legittimazione processuale - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7318 del 28/03/2014

In tema di riscossione dei tributi, per effetto del trasferimento di funzioni operato dall'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell'omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate "ex lege" nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all'art. 110 cod. proc. civ., bensì all'art. 111 del medesimo codice, ed il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio, che il giudice, pertanto, è tenuto a conoscere d'ufficio in virtù del principio "iura novit curia", prescindendo da questioni inerenti all'onere della prova. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., in una controversia concernente intimazioni di pagamento collegate a cartelle esattoriali, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile un appello proposto da Equitalia Cerit s.p.a. per non avere la stessa provato la sua legittimazione processuale, avendo omesso "di dare atto e dichiarare la propria successione al Centro riscossione tributi s.p.a., costituito in primo grado"). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7318 del 28/03/2014

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7318 del 28/03/2014