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società in nome collettivo - rapporti con i terzi - responsabilità dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 49 del 03/01/2014

Beneficio limitato alla fase esecutiva - Emissione di cartella di pagamento - Ammissibilità - Fondamento - Natura di atto non esecutivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 49 del 03/01/2014

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Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 49 del 03/01/2014

In tema di società in nome collettivo, il beneficio d'escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di una cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima non come atto esecutivo, ma conclusivo di un "iter" strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata.

Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_2304