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Gestione dell'impresa e operazioni di attuazione dell'oggetto sociale da parte del delegato – Cass. n. 24068/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - in genere - Società per azioni - Delega dell'amministratore di poteri a terzi - Limiti - Gestione dell'impresa e operazioni di attuazione dell'oggetto sociale da parte del delegato - Possibilità - Esclusione.

 

In tema di società di capitali, l'amministratore di una società per azioni non può delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in quanto attività di esclusiva spettanza degli amministratori.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24068 del 03/08/2022 (Rv. 665554 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2384

 

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Cassazione

24068

2022