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Mancanza o inintelligibilità delle scritture contabili – Cass. n. 15245/2022

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Fallimento - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Mancanza o inintelligibilità delle scritture contabili - Attribuzione del deficit fallimentare agli amministratori - Automaticità - Esclusione - Onere della prova dei fatti astrattamente idonei a causare un pregiudizio economico - Necessità - Conseguenze.

 

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15245 del 12/05/2022 (Rv. 664771 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2393, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

15245

2022