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Notifica del ricorso per cassazione a società straniera – Cass. n. 11003/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - - liquidatori - cancellazione della società - procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Notifica del ricorso per cassazione a società straniera "dissolved and not restaured" - Applicabilità della legge processuale italiana ex art. 12 l. n. 218 del 1995 - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. al fine di ricevere la notifica dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Ai fini della notificazione del ricorso per cassazione a una società straniera, cancellata e non ricostituita, non può procedersi alla nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per ricevere l'atto, in quanto la predetta curatela presuppone l'esistenza del soggetto rappresentato; è invece necessario individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire, secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ritenendo che, con riferimento alla posizione della società di diritto inglese "dissolved and not restaurated", la notifica del ricorso per cassazione dovesse essere effettuata nei confronti di coloro che ne erano soci al momento dell'estinzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Decreto n. 11003 del 05/04/2022 (Rv. 664520 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_2495

 

Corte

Cassazione

11003

2022