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Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari – Cass. n. 38883/2021

Società - di capitali - società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - organi sociali - assemblea - deliberazioni - Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Condizioni - Fondamento.

 

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_2389, Cod_Civ_art_2364, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2378

 

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Cassazione

38883

2021