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Fatti distrattivi dell'amministratore – Cass. n. 38733/2021

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - responsabilità - azione di responsabilità - Responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. - Fatti distrattivi dell'amministratore - Prova della irrecuperabilità delle somme distratte - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. per gli atti distrattivi compiuti dall'amministratore in danno della società, l'esperibilità della relativa azione non è subordinata alla prova dell'impossibilità di ottenere dall'autore materiale dell'illecito la restituzione di quanto sottratto, poiché il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci sorge già con l'accertamento dell'esistenza del fatto dannoso e della sua imputabilità al danneggiante.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38733 del 06/12/2021 (Rv. 663528 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

38733

2021