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Fallimento dell'amministratore di una società a responsabilità limitata – Cass. n. 25050/2021

Società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - Fallimento dell'amministratore - Assenza di previsioni statutarie - Decadenza dalla carica - Esclusione - Fondamento.

 

Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell'amministratore non comporta la decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto questo profilo, la disciplina dei due tipi di società.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25050 del 16/09/2021 (Rv. 662479 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2382

 

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Cassazione

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2021