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Responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società – Cass. n. 2620/2021

Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Doveri degli amministratori inerenti alla prestazione dei servizi di investimento - Fondamento - Presenza di organi delegati - Esclusione di responsabilità in favore degli amministratori privi di delega di poteri - Insussistenza. Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - verso la societa' - In genere.

In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2620 del 04/02/2021 (Rv. 660312 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2380_2, Cod_Civ_art_2381, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2396