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Cancellazione della società dal registro delle imprese -Cass. n. 25869/2020 (02)

Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci ex art. 110 c.p.c. - Legittimazione all'impugnazione del successore - Allegazione e prova della qualità di "socio succeduto" - Necessità - Fattispecie.

Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299

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