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Societa' - di capitali - societa' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - scioglimento -liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 01)

Liquidatore - Doveri - Contenuto - Soddisfacimento del creditore sociale in misura inferiore a quella degli altri creditori di pari grado - Responsabilità - Sussistenza - Danno - Criterio di quantificazione.

Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum".

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2487_1, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2476, Cod_Civ_art_2489, Cod_Civ_art_2495

SOCIETA' DI CAPITALI

SOCIETA' COOPERATIVE

SCIOGLIMENTO