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Al Sindaco il potere di revoca degli amministratori delle società partecipate dal Comune – Cass. Sent 16335/2019

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali – amministratori - revoca e sostituzione Art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267 del 2000 - Natura di giusta causa di revoca - Configurabilità - Fondamento.

La previsione dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco il potere di revoca degli amministratori delle società partecipate dal Comune entro 45 giorni dal suo insediamento, integra di per sé una giusta causa di detta revoca, poiché tale disposizione ha una propria autonoma rilevanza rispetto alle prescritte regole statutarie ed assembleari e, fra l'ente locale e i menzionati amministratori, sussiste un rapporto di natura fiduciaria fondato sull'"intuitus personae".

 Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16335 del 18/06/2019 (Rv. 654577 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2383, Cod_Civ_art_2449