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Civile - Società - esclusione del socio

Ricorso ai probiviri non costituiti in collegio arbitrale - Effetti - Sospensione del termine per l'opposizione sino alla determinazione dei probiviri - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione giudiziale nelle more del procedimento endosocietario - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8429 del 28/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8429 del 28/05/2012

In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio escluso di ricorrere a un collegio di probiviri nell'ambito di un sistema di tutela non arbitrale, ma endosocietario, cioè diretto non a decidere la controversia, ma a prevenirla, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, sicché il socio escluso può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l'autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2527 (ora 2533) cod. civ., senza che gli sia tuttavia preclusa l'impugnazione giudiziale nelle more del predetto procedimento endosocietario.