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Associazione in partecipazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13179 del 28/05/2010

Diritti ed obblighi dell'associato - Conferimento di apporto lavorativo - Partecipazione agli utili ed alle perdite d'impresa - Necessità - Fondamento.

L'associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra partecipazione al rischio d'impresa gestita dall'associante e conferimento dell'apporto lavorativo dell'associato. Ne consegue che l'associato il cui apporto consista in una prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, tenuto conto dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 2554, secondo comma cod. civ., all'art. 2102 cod. civ., il quale prevede la partecipazione del lavoratore agli utili "netti" dell'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13179 del 28/05/2010