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Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - delle azioni - acquisto delle azioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 05/09/1995

Azioni nominative - Acquisto - Consenso delle parti legittimamente manifestato - Sufficienza.

In tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 cod. civ. (cosiddetto "transfert"), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 cod. civ. In particolare, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 05/09/1995