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Società - di capitali - società per azioni - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8693 del 10/04/2013

Azioni - Dividendo - Esercizio del diritto - Modalità - Trasferimento delle azioni - Dividendo maturato ed esigibile anteriormente - Spettanza - All'acquirente dei titoli.

In tema di società per azioni, la possibilità di riscuotere il dividendo delle azioni richiede - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 (tuttora applicabile ove si tratti di società non ammesse alla gestione accentrata e per titoli concretamente emessi) - il necessario possesso del titolo sulla base di una serie continua di girate o di una procedura di "transfert". Ne consegue che, ove il titolo sia stato ceduto prima della riscossione del dividendo già maturato, quest'ultimo può essere incassato - restando estranea la società agli eventuali accordi tra acquirente e venditore in ordine all'attribuzione del dividendo - solo dall'acquirente del titolo e non più dal cedente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, al momento dell'esigibilità del credito, il venditore risultasse iscritto nel libro dei soci.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8693 del 10/04/2013