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Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13183 del 25/05/2017

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Rapporti processuali pendenti - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci.

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13183 del 25/05/2017