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Società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - partecipazione dei soci - esclusione del socio – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 19/10/1989

Da parte degli altri soci e degli amministratori - impugnazioni - termine - decorrenza - comunicazione della delibera - contenuto.*

Poiché la comunicazione della delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è prevista in funzione dell'opposizione nel termine di cui all'art. 2527 cod. civ. e questa, da proporsi con citazione, deve avere i requisiti di cui all'art. 163, n. 4, cod. proc. civ., riflettenti la causa petendi, non è sufficiente che la detta comunicazione delinei gli effetti assertivamente derivati da un'imprecisata condotta ascritta, ma deve indicare con sufficiente precisione la condotta addebitata, così da consentire di svolgere adeguatamente l'opposizione sia in ordine all'esistenza della condotta sia in ordine agli effetti da essa derivati ed alla correlazione logica con il provvedimento di esclusione. ( V 143/88, mass n 456771; ( V 6298/87, mass n 454578).*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 19/10/1989