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Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016

Impugnazione di delibera assembleare - Regime anteriore alla riforma del diritto societario - Nullità - Deposito di un'azione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Interesse all'impugnazione - Sufficienza - Perdita della qualità di socio - Sussistenza.

Il preventivo deposito di un'azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall'art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile "ratione temporis", solo ai fini della legittimazione attiva nell'azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016