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Società - di persone fisiche - società in accomandita semplice - soci accomandanti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17691 del 07/09/2016

Legittimazione dell'accomandante ad impugnare i contratti sociali - Esclusione - Fondamento.

Nelle società in accomandita semplice, il socio accomandante può far valere il suo interesse al potenziamento ed alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali l'azione di responsabilità contro il socio accomandatario, la richiesta di estromissione di quest'ultimo per gravi inadempienze, l'impugnativa del rendiconto, o la revoca per giusta causa dell'amministratore, mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante, autonomo e distinto rispetto a quello della società.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17691 del 07/09/2016